Ministero della Cultura

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Come fare per

  • La concessione in uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali è disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L’uso del bene, valutato il tipo di evento che si intende realizzare, può essere soggetto a un canone; sono sempre richieste invece, a garanzia della tutela del bene, la stipula di una polizza assicurativa e di una polizza fideiussoria.
    Qualora la concessione in uso degli spazi comporti – perché svolta al di fuori dell’ordinario orario di apertura del sito o per la particolarità dell’evento – l’utilizzo di personale interno al Polo museale, è richiesta, nel rispetto degli accordi stipulati a livello di contrattazione nazionale, una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento delle spettanze al personale che presterà attività in conto terzi.

    La richiesta deve essere inoltrata alla Direzione del Polo museale, organo competente al rilascio dell’autorizzazione.

    Indicare: la durata del procedimento e il tariffario e inserire moduli.

    • Decreto n. 14 del 29 giugno 2016 “Adozione del tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Polo Museale Regionale del Molise”

    Approfondimenti:

  • Per studiare un’opera conservata o esposta nei musei statali è necessario inoltrare la richiesta alla Direzione del Polo museale competente. La Direzione, sentita la Soprintendenza competente, autorizzerà lo studio delle opere e dei materiali conservati nel museo.

    Indicare: la durata del procedimento e il tariffario e inserire Modulo di richiesta di riproduzioni / pubblicazioni, Modulo per la richiesta di riprese fotografiche / video

  • Per uso personale, di studio e per la promozione del patrimonio culturale senza scopo di lucro, è possibile fotografare opere e beni culturali esposti nei musei statali senza l’utilizzo di flash, luci, selfie stick, treppiedi e altri supporti.
    Per gli stessi scopi, è concessa a titolo gratuito la riproduzione fotografica e/o la pubblicazione di immagini, salvo il rimborso di eventuali costi materiali sostenuti dal Polo museale o dal Museo per la riproduzione.

    Per altri usi, inclusi quelli commerciali, è necessario richiedere l’autorizzazione e verificare l’applicazione di un canone o corrispettivo fissato dal tariffario emesso dal Polo museale o dal Museo per effettuare riprese fotografiche o video e per la riproduzione fotografica e/o la pubblicazione di immagini del patrimonio culturale statale.

    Indicare: la durata del procedimento e il tariffario e inserire Modulo di richiesta di riproduzioni / pubblicazioni, Modulo per la richiesta di riprese fotografiche / video

    Normativa di riferimento:

  • Per ricevere in prestito beni mobili appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all’estero è necessario inviare la propria richiesta di autorizzazione al MiBACT almeno 4 mesi prima dell’inizio della manifestazione.

    L’autorizzazione viene rilasciata dai Direttori dei Poli museali regionali o dai Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale secondo procedure e modalità stabiliti con decreto ministeriale, e la Direzione generale Musei rilascia un parere in merito all’autorizzazione al prestito.

    È necessario distinguere il caso di beni afferenti ai Poli regionali da quello dei beni afferenti a un Museo dotato di autonomia speciale.

    Nel caso di bene afferente a un Polo Museale Regionale, l’autorizzazione per il prestito è in capo al Direttore del singolo Polo regionale (sentite, per i prestiti in Italia, le Soprintendenze competenti, per quelli all’estero, anche la Direzione generale Musei).

    Se invece il bene appartiene a un Museo autonomo, l’atto autorizzativo per il prestito delle opere d’arte, è in capo al Direttore del Museo (sentite la Direzione Generale competente per materia in caso di prestiti per esposizioni temporanee sul territorio nazionale o la Direzione generale Musei se si tratta di esposizioni temporanee all’estero).

    Approfondimenti

  • Acquisti a trattativa privata

    Chiunque intenda offrire in vendita allo Stato cose di sua proprietà deve rivolgere domanda al Ministero, Direzione generale Musei, Servizio I, per il tramite dell’Istituto cui è rivolta l’offerta.

    La Direzione generale Musei adotta quindi provvedimenti sentiti i direttori  generali competenti per materia,  e  previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.

    Approfondimenti

    Donazioni

    Le donazioni sono i beni culturali che vengono offerti in dono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinati alla fruizione dell’utenza. Il decreto di delega per la stipula del contratto viene emesso dal Direttore generale Musei, e suddetto contratto di acquisizione è esente dall’imposta di donazione.

    Approfondimenti

    Comodati

    L’istituto del comodato d’uso si applica a beni culturali di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni di opere già presenti nella medesima sede espositiva al fine di consentirne la fruizione pubblica.

    I beni in comodato devono essere protetti da idonea copertura assicurativa, e a essi la Direzione applica la procedura per quanto attiene la concessione della GOffrire in venditaaranzia di Stato.

    Sentiti i competenti organi consultivi, la Direzione generale Musei stabilisce criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito presso istituti e luoghi della cultura, di beni mobili di proprietà privata o appartenenti a enti pubblici. Fornisce inoltre, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti.

    Approfondimenti

  • La Garanzia di Stato sostituisce l’assicurazione privata sui beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all’estero.

    Il suo rilascio “è subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 48, comma 4). Come spiegato nel comma successivo dello stesso Codice, la Direzione generale Musei, Servizio I, delibera l’assunzione in capo al Ministero dei rischi cui i beni sono esposti: “Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze”.

    Approfondimenti

  • Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, gli organizzatori di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale possono richiedere al Direttore generale Musei (Servizio I) una dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico per l’evento.

    Una volta interrogata la Direzione generale competente per materia, la dichiarazione viene rilasciata tramite decreto.

    Approfondimenti

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